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- SVIZZERA: Divieto di animali selvatici nei Circhi? Non necessario!

La parlamentare svizzera Isabelle Chevalley (Partito dei Verdi Liberali) ha richiesto al Consiglio Federale di elaborare una "lista nera" riguardo agli animali selvatici che non possono essere detenuti nei Circhi.

In sostanza la parlamentare chiedeva di vietare l'utilizzo e il possesso di alcune specie di animali selvatici nei Circhi svizzeri. Il Consiglio Federale (la più alta autorità della nazione) ha risposto semplicemente che tale divieto o una "lista nera" non è assolutamente necessaria, in quanto le leggi vigenti in Svizzera sono più che sufficienti. Di seguito la risposta ufficiale:

1. Le regolamentazioni sulla detenzione di animali selvatici variano notevolmente da Stato a Stato, soprattutto per quanto riguarda le "liste nere" degli animali selvatici non autorizzati nei circhi itineranti.
In Svizzera, per detenere animali selvatici a titolo professionale, i circhi devono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90 segg. dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Fondamentalmente, devono soddisfare le stesse condizioni previste per altre detenzioni professionali di animali selvatici, i cui requisiti minimi sono molto più dettagliati rispetto a quelli applicati in altri Paesi. Visto lo spazio limitato offerto da alcuni luoghi, per i circhi esiste la possibilità di prevedere temporaneamente requisiti minimi inferiori a quelli richiesti (ad es. per le aree d'uscita). Le condizioni da soddisfare in questi casi sono tuttavia molto rigorose (cfr. sotto n. 2).
Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario vietare la detenzione di determinati animali selvatici nei circhi. Inoltre non vi sono criteri obiettivi per un divieto di singole specie. Nemmeno le "liste nere" di altri Stati si basano su criteri uniformi.
2. Secondo l'articolo 95 capoverso 2 OPAn possono essere concesse deroghe soltanto per gli animali in tournée che con frequenza e regolarità, ovvero di norma giornalmente, sono addestrati nel maneggio. La possibilità di deroga è valida solo per singoli luoghi e le domande devono essere autorizzate prima dell'inizio della tournée previa presentazione del relativo piano. Le deroghe sono temporanee e possono essere autorizzate soltanto se sono giustificate dalle condizioni del luogo. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i servizi specializzati nella protezione degli animali degli uffici veterinari cantonali sono tenuti a verificare le indicazioni fornite nelle domande e a disporre eventualmente oneri o, se necessario, a respingere l'autorizzazione. Il benessere degli animali da circo è dunque garantito. Dovrà quindi essere mantenuta la possibilità di concedere deroghe secondo le specificità dei singoli luoghi.

Il Circo Knie ha espresso la propria soddisfazione per questa decisione, così come anche noi e tutti i rappresentanti del mondo circense svizzero. Un divieto (o "lista nera") in Svizzera, viste le condizioni di allevamento e cura degli animali, oltre alle condizioni dei Circhi stessi, sarebbe totalmente sbagliato e inutile! Ben fatto!

Nella foto: Gli elefanti del Circo Knie (CH)
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